Concorso per 25.000 posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Concorso per 25.000 posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). (GU n.34 del 28-04-2020).
Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui in premessa, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante.
1. I dirigenti preposti all'USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.
2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data
regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo.
Requisiti:
Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso,alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b) il possesso congiunto di:
i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Sono, altresì, ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige.
Modalità di candidatura:
I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020.
I candidati presentano istanza di partecipazione alle prove finalizzate all'abilitazione unicamente in modalità telematica previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio 'Istanze on-line (POLIS)'.
Per presentare la domanda bisognerà prima aver effettuato il pagamento della tassa di partecipazione.
Per maggiori informazioni sui requisiti dei singoli concorsi:
Data di pubblicazione articolo: 07 maggio 2020