Cos'è
Art.115 R.D. 18 giugno 1931 n°773 (T.U.L.P.S.)
Per agenzia d'affari in genere si intende l'impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.
I Comuni sono competenti a ricevere le comunicazioni di avvio di agenzia di affari di cui all' articolo 115 del regio decreto 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, che rimangono di competenza del Questore.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
Operatori che intendono avviare un'agenzia d'affari per conto terzi
Copertura geografica
Monopoli
Accedere al servizio
Autenticazione
User ID e Password
SPID Livello 1
Cosa serve
Documentazione da presentare
elenco disponibile sul portale "Impresainungiorno"
Costi e vincoli
- Diritti (per istruttoria SUAP)
- 20,00 Euro
Per l’avvio o l’esercizio sono necessari:
Requisiti di onorabilità del titolare, del legale rappresentante, dell'eventuale preposto e dei requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.
Assenza di provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 D. Lgs. 159/11) e di condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell'art. 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale (ad es, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc)
Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.
L'attività deve essere svolta in un locale con destinazione urbanistica (commerciale e/o ufficio).
L’autorità di pubblica sicurezza può imporre le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse (art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773).