Cos'è
Per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, svolte in luoghi aperti al pubblico in forma imprenditoriale o in luoghi pubblici, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità quali ad esempio (trattenimenti) le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park; (spettacoli) le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
Per le procedure di pubblico spettacolo e trattenimento di cui agli art.68 e 69 T.U.L.P.S. necessita del parere da parte di una Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art.80 T.U.L.P.S. Dette commissione possono essere Comunale o Provinciale, in base alla capacità ricettiva della manifestazione e/o evento, e sono disciplinate dagli artt.141 e seguenti dell'R.D. 635/1940.
Pertanto, tranne nelle eccezioni previste dall'art.141 comma 2 R.D. 635/1940, per eventi e locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere e le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.