S.C.I.A. Segnalazione Certicata di Inizio Attività

Segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Cos'è

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività del “D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, dispone:

1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: (comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera l), della legge n. 120 del 2020)

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. (comma modificato dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)

A chi si rivolge

Cittadini e imprese

Chi può fare domanda

In base all’attuale normativa, il proprietario o chi abbia titolo per presentare la SCIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione.

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Monopoli

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Per la presentazione di nuove pratiche edilizie (es: CILA – SCIA - PDC – SCAgib - Inizio e fine lavori - proroghe – cambio impresa o direttore dei lavori ecc…) dovrà essere utilizzato esclusivamente il portale https://monopoli.soluzionipa.it/portal/autenticazione/ quale unico canale di presentazione.
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Dove recarsi
Sede Ufficio Urbanistico

Orari al pubblico:

Mar
10:00 - 12:00
Gio
15:30 - 17:30
Valido dal 31/12/2019

Via Munno (ex tribunale)

Ufficio ubicato al 2° piano della sede municipale decentrata di Via Munno (ex tribunale)

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Cosa serve

Documentazione da presentare

I moduli previsti per le diverse pratiche edilizie si generano all'interno del portale https://monopoli.soluzionipa.it/portal/autenticazione/ e si sviluppano attraverso una compilazione guidata. Per alcune pratiche sarà necessario aggiungere allegati obbligatori.

Costi e vincoli

DIRITTI DI SEGRETERIA (Attraverso il Sistema di pagamento elettronico denominato PagoPA e collegato al portale pratiche edilizie.)
20,00 Euro

Ultimato l’intervento e resa la comunicazione di fine lavori, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da sottoporre allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità del realizzato con il richiesto. Contestualmente l’interessato deve presentare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (dovuta tranne nel caso in cui l’intervento non abbia comportato modificazione alcuna del classamento). La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA.

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Ultimo aggiornamento:Giovedì, 05 Agosto 2021