Sala giochi e apparecchi da trattenimento

Autorizzazione all'attività di sala giochi e di istallazione di apparecchi da trattenimento (di cui all'art.110 Tulps) in esercizio vari

Cos'è

Per sala giochi si intende uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, detta attività viene svolta previo rilascio di licenza, ai sensi dell'art.86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.

Le installazione di apparechi da trattenimnto di cui all'art.110 Tulps e il gioco lecito si può esercitare oltre che nelle sale giochi anche all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.

Ai sensi dell’art. 86 co. 3 lett. c) del Tulps, “…per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o al secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione (…) in circoli privati, è necessaria la licenza del questore”. Pertanto, all’interno di tali attività l’esercizio del gioco lecito è soggetto a istanza ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90.

Si considerano giochi leciti:

  • (art. 110 c. 6 del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore;
  • (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità;
  • (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita;
  • GIOCHI A CARTE E DA TAVOLO, BILIARDO, BOCCE: non sono soggetti al limite numerico ma, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del Tulps, costituiscono “pratica di gioco”;
  • gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l’accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. “ticket redemption”) – tutti rientranti nell’art. 110 co 7 lett. c) bis;
  • altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe – rientranti nell’art. 110 co. 7 lett. c) ter.

Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del Tulps, l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del Tulps - sono soggette a domanda.
 

Esercizi dove possono essere installati i giochi leciti 
Possono installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale Aams 27/07/2011:

  • gli esercizi ove si svolgono attività commerciali in genere;
  • i circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235 che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate agli associati.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Operatori del settore

Copertura geografica
Monopoli

Costi e vincoli

Diritti (per istruttoria SUAP)
20,00 Euro
Marca da bollo (per l'istanza)
16,00 Euro
Marca da bollo ( per l'autorizzazione)
16,00 Euro

Chiunque svolga attività dove vengono svolti giochi leciti (esenpio sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commericiali, circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

Hai sensi della L.R. 43/2013 le istallazione di apparecchi da trattenimento di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. non vengono concesse nel caso di ubicazioni, dei locali, in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni medi di attesa dalla richiesta
60
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Contatti

email:
egidio.todisco@comune.monopoli.ba.it

Telefono :
080.41.40256

PEC - comune@pec.comune.monopoli.ba.it:

Mar
08:30 - 13:30
Gio
15:30 - 17:30
Valido dal 01/01/2020

Area Organizzativa I - Affari Generali e Sviluppo Locale
PS - Pubblica Sicurezza Amministrativa

Agenzia d' affari; agenzia viaggi  e tour operator; attività ricettiva (alberghiera - extralberghiera  professionale);agriturismo; autoparco/rimessaggio; vidimazione registri per cose usate e agenzia d'affari; noleggio veicoli con  e senza conducente; pubblico spettacolo e trattenimento; sala giochi e di istallazione di apparecchi da trattenimento.

Ulteriori dettagli

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Ultimo aggiornamento:Giovedì, 30 Maggio 2024